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Diritti e Doveri

Augurare la morte a qualcuno non è reato

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Per carità, mai augurare la morte a qualcuno perché é un gesto moralmente sconsiderato, ma non può essere considerato reato. Non si tratta né di ingiuria né di minaccia: chi desidera o prevede con «animo malevolo» la morte di una persona non rischia alcuna condanna. A precisarlo la Corte di Cassazione con una sentenza che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene interessante perché pur facendo quasi la morale a chi utilizza questa forma di manifestazione di astio, tuttavia evidenzia anche come non sia suscettibile di alcuna sanzione penale.

La decisione rubricata con il numero 41190/14, é stata emessa dalla quinta sezione penale che ha annullato senza rinvio una precedente sentenza del tribunale di Cassino che aveva sorprendete mente condannato due imputati alla pena di giustizia per il reato d’ingiuria e minaccia nei confronti di un tale che sarebbe avvenuto durante un processo. A dire il vero per quanto si rileva dalla sentenza, tra la famiglia degli imputati e il soggetto offeso non correva buon sangue: all’epoca in cui furono pronunciate le frasi ingiuriose era in corso una lite giudiziaria fra loro. A porre fine alla contesa ci hanno pensato i giudici di legittimità che hanno sottolineato come augurare la morte di qualcuno non costituisca reato.Non solo non é rinvenibile il cosiddetto elemento psicologico nel delitto di ingiuria contestato agli imputati, ma addirittura l’elemento materiale. «Augurarsi la morte di un’altra persona è certamente manifestazione di astio, forse di odio, nei confronti della stessa persona, ma poiché il precetto evangelico di amare il prossimo come se stessi non ha sanzione penale, la sua violazione è, appunto, penalmente irrilevante. Meno che mai costituisce ingiuria, perché desiderare la morte altrui non sta necessariamente a significare che si intenda offenderne l’onore e il decoro (e che di fatto li si offenda)».

La circostanza che uno degli imputati abbia augurato la morte dell’altro in un incidente stradale e che l’altro l’abbia prevista quale imminente conseguenza dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, «rappresentano certamente manifestazioni di scarso affetto nei confronti dell’offeso e, se si vuole, di evidente mancanza di fair play tra avversari processuali, ma i ricorrenti non hanno manifestato l’intenzione di fare alcunché per determinare, anticipare o propiziare la morte della persona».A detta dei giudici di piazza Cavour e per come emerso nel corso del processo, uno degli imputati «non aveva promesso al soggetto che si sarebbe attivato per provocare incidenti automobilistici, ma si è augurato che ciò accadesse casualmente a opera di terzi (sconosciuti) e ha chiarito che egli, se lo avesse visto steso per terra, non l’avrebbe soccorso, con ciò, al più, preannunciando che si sarebbe reso responsabile di un futuro ed eventuale reato (CdS art.189, Cp art. 593). L’altra imputata aveva formulato una previsione (e una speranza), certo con animo malevolo, ma di assoluta irrilevanza penale».