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Fatti

Le patenti speciali sono compatibili con l'indennità di accompagnamento

patente speciale
Dal 1981 ad oggi, sono state diverse le conquiste normative ottenute dall'ANGLAT a beneficio di tutti i cittadini con disabilità, in materia di accessibilità, mobilità e agevolazioni fiscali: l'IVA agevolata al 4% per l'acquisto delle autovetture per la guida ed il trasporto, l’omologazione dei dispositivi di guida, il contrassegno di parcheggio (oggi CUDE), gli stalli riservati, il trasporto aereo, le patenti speciali (di tipo A, B, C, D), il rappresentante delle associazioni presso le commissioni mediche locali per le patenti.
 
Proprio per quanto riguarda le patenti speciali – afferma Roberto Romeo, Presidente Nazionale ANGLAT – quasi quotidianamente ci battiamo per contrastare l’infondata opinione sull’incompatibilità tra indennità di accompagnamento e patente di guida speciale, in quanto è bene puntualizzare che l’indennità di accompagnamento, riconosciuta con la Legge n. 18/80, viene concessa al solo titolo della minorazione, a coloro che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua. 
 
Inoltre, la normativa fiscale prevede alcune agevolazioni, da applicarsi all'atto della riscossione, in relazione alla particolarità dell'oggetto dell'imposta (es. ausili, veicoli, ecc.) ed al soggetto (es. persona con disabilità moria, sensoriale, psichica o mentale), il quale, all’atto dell'acquisto di un'autovettura, può beneficiare della detrazione Irpef del 19%, dell’aliquota IVA agevolata del 4%, dell'esenzione dal pagamento del bollo auto e dell'imposta di trascrizione. 
 
Nonostante tutto ciò sia inconfutabile, l'ANGLAT ha ritenuto necessario interpellare sulla questione gli Uffici del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, richiedendo un intervento del Ministero della Salute che, per competenza, ha puntualmente risposto, esprimendo il proprio parere autorevole con una nota che conferma la compatibilità tra patenti speciali ed indennità di accompagnamento, aggiungendo, tra l'altro, che la Commissione Medica Locale deve esprimere “un giudizio di idoneità o di inidoneità alla guida, non sulla base di una aprioristica esclusione alla visita dei soggetti beneficiari di una indennità di accompagnamento, ma sulla base di una valutazione medico legale fatta caso per caso”.
 
Grande è la soddisfazione e l'apprezzamento per l'attenzione mostrata, anche in questo caso, dal Ministero della Salute e dagli Uffici del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ad una problematica che, all’atto pratico, contrastava nettamente con i principi di inclusione e non discriminazione sanciti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. 
 
Da oggi in poi è finalmente chiaro che godere di un’indennità di accompagnamento non preclude il conseguimento o il rinnovo della patente di guida, bensì quanto la patologia stessa, sulla base di valutazioni “ad personam”, permetta o meno una guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri.
 
E' possibile scaricare il parere del Ministero della Salute sulla home page del sito www.anglat.it, all’interno della sezione “Patenti speciali”.