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Diritti e Doveri

Strisce blu: multa nulla se non è dimostrabile nomina ausiliare traffico

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Dev'essere annullato il verbale per ticket non pagato se non è dimostrata la nomina dell'ausiliario del traffico. Nel giudizio di opposizione al verbale, di fronte alla contestazione del trasgressore, è sull'ente che incombe l'onere della prova che l’accertatore fosse autorizzato a rilevare l’infrazione per violazione della normativa sulla sosta.
 
Va annullato il verbale elevato sulle strisce blu senza l’esposizione del titolo di pagamento se a contestare l’infrazione è un ausiliario del traffico non abilitato. Di fronte alla contestazione del trasgressore è all’ente che tocca provare, nel giudizio di opposizione al verbale di accertamento, la dimostrazione della legittimità della nomina. A stabilirlo è l’interessante ordinanza 22867/14, pubblicata il 28 ottobre dalla sesta sezione civile della Cassazione che Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ritiene utile commentare per evidenziare come spesso le amministrazione comunali, prese dal "far cassa" attraverso il ricorso indiscriminato a parcheggi a pagamento e sanzioni al codice della strada, omettano di adempiere a tutti gli obblighi necessari al fine di procedere alla corretta contestazione delle infrazioni.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un conducente e cassato con rinvio la sentenza impugnata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il ricorrente, infatti, già innanzi al Giudice di Pace aveva rilevato la nullità del verbale notificatogli dal Comune perché ad accertare l’infrazione era stato un ausiliario del traffico. Il giudice togato del tribunale campano aveva al contrario, ritenuto la sua richiesta infondata: l’agente che aveva rilevato l’infrazione era legittimato all’accertamento. A questo punto l'automobilista ricorreva in Cassazione, dove la Corte ne riteneva fondate le doglianze evidenziando che il Tribunale si fosse limitato ad affermare la legittimazione dell’ausiliario a rilevare l’infrazione, non chiarendo, però, se l’accertatore fosse abilitato a farlo.

Gli ermellini hanno rilevato che gli ausiliari del traffico (articolo 1, l. n. 127/1997) sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada «solo se queste concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’articolo 12 Cds, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone». Ne consegue che, «proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina, la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo».