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Roma e provincia

Lazio: utilizzo arenili, modificata legge sul Turismo

legge arenili


I Comuni dovranno riservare alla "pubblica fruizione" almeno la metà dell'area di propria competenza. Introdotte le definizioni di spiaggia libera e spiaggia libera con servizi

Il Consiglio regionale, presieduto da Daniele Leodori, ha modificato la legge del 2007 sul sistema turistico del Lazio nella parte che disciplina gli arenili. Tra le novità, quella che ogni Comune dovrà riservare alla "pubblica fruizione" (in pratica ai vari tipi di spiaggia libera) almeno la metà dell'arenile di propria competenza. È una delle prime misure in tal senso in Italia. Altre disposizioni intervengono su tipologie d'uso, periodo di apertura annuale delle attività, piano regionale di utilizzo delle aree di demanio marittimo (Pua regionale), piani comunali di utilizzo degli arenili (Pua), rilascio di concessioni temporanee per la singola stagione balneare, misure di trasparenza e legalità. La disciplina, nata da un'iniziativa della giunta Zingaretti, è stata approvata oggi a maggioranza (favorevoli 36, contrari 8) dopo un lavoro in aula iniziato lo scorso 3 giugno.
A favore si sono pronunciati, nelle dichiarazioni finali di stamattina, i consiglieri Michele Baldi (lista civica Zingaretti), Gino De Paolis (Sel), Daniele Fichera (Psi), Riccardo Valentini (Pd) e, con precisazioni, Antonello Aurigemma (Pdl-Forza Italia), Pietro Di Paolo (Ncd), Pietro Sbardella (Misto), Francesco Storace (La Destra) e Giancarlo Righini (Fratelli d'Italia). Contrario il Movimento cinque stelle per il quale è intervenuta Silvia Blasi ("È una legge che non cambierà nulla"). Voto contrario anche da Fabrizio Santori del gruppo Misto ("Di fatto non si risolve il problema").


La normativa cancella le denominazioni di "spiagge attrezzate" e di "spiagge libere attrezzate" e introduce, tra le tipologie di utilizzo delle aree demaniali per finalità turistiche e ricreative, quelle di "spiaggia libera con servizi" e "spiaggia libera". "L'elemento di fatto che caratterizza le differenze tra stabilimento balneare e spiaggia libera con servizi – ha spiegato l'assessore allo sviluppo economico e attività produttive Guido Fabiani – è che in quest'ultima non può in alcun caso essere consentito il preposizionamento dell'attrezzatura della spiaggia". Le spiagge libere, invece, secondo l'assessore sono aree aperte all'uso pubblico, gestite dai Comuni, che assicurano una serie di servizi, direttamente o in concessione. Introdotta la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al posto della dichiarazione di inizio di attività e modificato il sistema sanzionatorio, adeguato alla nuova modalità di rilascio della concessione.


Ciò che ha calamitato la maggior attenzione dei consiglieri, come accaduto già nei lavori dell'VIII commissione presieduta da Mario Ciarla (Pd), è stato l'articolo relativo alle disposizioni transitorie, sul quale sono intervenute modifiche proposte da M5S, Forza Italia, Giunta, Francesco Storace e dai tre consiglieri pd Mario Ciarla, Enrico Forte ed Enrico Panunzi. I comuni che non destineranno nei propri Pua almeno il 50 per cento degli arenili di competenza alla "pubblica fruizione" non potranno accordare nuove concessioni demaniali marittime. L'organizzazione dei servizi di balneazione – come previsto da un emendamento di Fabiani – non potrà, in nessun caso, "precludere la libera fruizione dell'arenile". Dovrà inoltre essere garantita da ciascun Comune un'equilibrata presenza di spiagge libere e spiagge libere con servizi.


Dettati i tempi per l'adeguamento del regolamento regionale (60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni approvate oggi) e all'adozione del Pua regionale (30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento) da compiersi seguendo, durante la fase preparatoria, la procedura di valutazione ambientale strategica (Vas). I Comuni avranno 180 giorni dalla pubblicazione del Pua regionale – che ne fisserà criteri e indirizzi – per adottare o adeguare i propri Pua, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione.
Una modifica all'articolo 47 della legge 13/2007 – introdotta su iniziativa di Ciarla, Forte e Panunzi – sottrae ai Comuni la possibilità di "rinnovo automatico" delle concessioni delle aree demaniali marittime (restano fermi i poteri di rilascio, decadenza, revoca e variazione). Si tratta dell'adeguamento alle disposizioni europee sulla concorrenza nei servizi. Nei siti delle amministrazioni comunali, inoltre, dovranno essere pubblicate le informazioni identificative relative alle concessioni, ai canoni concessori e all'imposta regionale dovuta.


Novità anche per il periodo di apertura delle attività, che ora potrà essere annuale in un'ottica di destagionalizzazione (modifiche proposte da Forza Italia, con primo firmatario Giuseppe Simeone, e oggetto di emendamento di Giunta). In tal caso il Comune può autorizzare le strutture di facile rimozione utilizzate per finalità turistiche e ricreative a rimanere sull'area demaniale per tutto il periodo di durata della concessione.


Ieri il Consiglio regionale ha approvato tre ordini del giorno (di iniziativa di M5s) sulle modalità di gestione delle spiagge e di redazione del Pua. Gli atti di indirizzo impegnano il presidente Zingaretti e la Giunta ad assumere iniziative tese a privilegiare sugli arenili l'utilizzo di strutture di facile rimozione, a limitare l'uso di mezzi meccanici nelle operazioni di pulizia e spianamento, a imporre ai concessionari la raccolta dei rifiuti nell'arenile di competenza e negli spazi limitrofi senza oneri aggiuntivi, così come un servizio di assistenza e soccorso ai bagnanti. Nonché a predisporre, nell'ambito della redazione dei piano di utilizzo delle aree demaniali (Pua) e del regolamento regionale, proposte risolutive rispetto ai varchi e agli accessi al mare. Infine la Giunta è stata impegnata ad applicare nel corso della redazione del Pua regionale il comma 2 del capo IV della delibera 1161/2001 anche alle concessioni in essere, non solo alle nuove.